COS’E’?
E’un contributo di 3.000 euro per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche previsto per i genitori dei minori nati dal 1° gennaio 2016.
A CHI SPETTA?
La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nati, adottati o affidati fino a tre anni, compiuti tra gennaio e agosto, che frequentano un asilo nido, pubblico o privato; e che rispettano alcuni requisiti essenziali:
- cittadinanza italiana;
- cittadinanza UE;
- permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea; (art. 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30);
- carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza dell’Unione europea (art. 17, d.lgs. 30/2007);
- status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
- residenza in Italia;
- relativamente al contributo asilo nido, il richiedente è il genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta;
- relativamente al contributo per forme di assistenza domiciliare, il richiedente deve coabitare con il figlio e avere dimora abituale nello stesso comune.
COME FUNZIONA?
Il bonus asilo nido viene erogato con cadenza mensile direttamente al beneficiario che ha sostenuto il pagamento, per ogni retta mensile pagata e documentata.
L’INPS provvede alla corresponsione del bonus nelle modalità di pagamento indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN).
QUANTO SPETTA?
A seconda dell’ISEE minorenni, sono previsti tre livelli di incentivo, da erogare in 11 rate.
Il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione prevista dall’art. 2, comma 6, legge 22 dicembre 2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido).
Il bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione viene erogato dall’Istituto a seguito di presentazione da parte del genitore richiedente, che risulti convivente con il bambino, di un attestato rilasciato dal pediatra di libera scelta che attesti per l’intero anno di riferimento “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”.
Nell’ambito di tale fattispecie l’Istituto eroga il bonus in un’unica soluzione direttamente al genitore richiedente.
QUANDO DECADE IL DIRITTO AL BONUS?
L’INPS interrompe l’erogazione dell’assegno a partire dal mese successivo all’effettiva conoscenza di uno dei seguenti eventi che determinano decadenza:
- perdita della cittadinanza;
- decesso del genitore richiedente;
- decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
- affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda (affidamento del minore a terzi).
DOCUMENTI NECESSARI PER RICHIESTA
- Carta identità e codice fiscale richiedente
- Codice fiscale del minore
- Iscrizione del minore presso la struttura
- Fattura/Ricevuta della prima mensilità
- Modello SR163
SR163_Comunicazione dati bancari INPS